Assicurazioni

Hai una cooperativa? Sai che dal 2013 i tuoi obblighi sono cambiati?

 
L’assistenza sanitaria integrativa obbligatoria per i dipendenti.

 

A decorrere dal 1° maggio 2013 tutti i lavoratori a tempo indeterminato del settore della cooperazione sociale beneficiano dell’istituto dell’assistenza sanitaria integrativa, attraverso le forme di assistenza sanitaria che devono garantire prestazioni non inferiori a quanto indicato dalle linee guida allegati al CCNL.

Per la copertura dell’assistenza sanitaria integrativa é dovuto un contributo per ogni lavoratore a carico dell’impresa pari a 5€ mensili, detto contributo rappresenta un diritto contrattuale del singolo lavoratore ed è riferito alla parte economica del contratto collettivo.

Si tratta in realtà di una forma obbligatoria che si attua attraverso la sottoscrizione di piani assicurativi sanitari che garantiscono importanti prestazioni sanitarie (quali diarie, rimborso spese mediche, visite specialistiche, assistenza) che tutelano i lavoratori e i familiari di questo importante settore dell’economia italiana.

 

Cosa sono le cooperative?

Le cooperative sociali rientrano tra le tipologie di impresa sociale e hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociosanitari ed educativi (tipo A), attraverso lo svolgimento di attività finalizzate all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (tipo B), oppure attraverso entrambi (tipo misto) (articolo 1 legge 381 del 91).

Stiamo parlando di un ente senza fini di lucro che opera per soddisfare bisogni collettivi e perseguire scopi sociali.

Per essere riconosciute come persone giuridiche, le cooperative sociali devono iscriversi al registro unico nazionale del terzo settore, istituito con la recente riforma del terzo settore e che riunisce gli albi e registri finora esistenti.

Le cooperative di tipo A sono circa il 60% delle cooperative in Italia.

Hanno un fatturato di poco più di 9 miliardi di euro e hanno un ruolo sempre più centrale come gestori del Welfare.

In convenzione con enti pubblici, o in modo diretto le cooperative di tipo A gestiscono servizi sociali (ad esempio: centri di aggregazione giovanile, case-famiglia, centri di accoglienza, progetti di inserimento sociale, centri antiviolenza…), servizi sanitari (come centri per disabili anziani o persone con problemi di salute mentale) e servizi educativi (centri educativi per minori a rischio, servizi educativi a sostegno dei genitori, asili nido, attività educative nelle scuole).

Cooperative sociali di tipo B realizzano attività produttive finalizzate all’inserimento nel mondo del lavoro di persone svantaggiate.

 

Dove operano? Chi ci lavora?

Possono operare in diversi settori produttivi con la condizione che almeno il 30% dei lavoratori impiegati rientri nella definizione di “soggetto svantaggiato“, ossia una persona con invalidità fisica, psichica e sensoriale, ex degenti di ospedali psichiatrici e soggetti attualmente in trattamento psichiatrico, ex tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, condannati ammessi a misure alternative alla detenzione.

Diverse e varie sono le figure professionali che potrebbero trovare lavoro in una cooperativa: educatori professionali, assistenti sociali, operatori sociosanitari…

 

Contratto collettivo

Vorrei infine porre l’attenzione sul contratto collettivo che viene applicato ai lavoratori delle cooperative (CCNL COOPERATIVE SOCIALI) ed in particolare l’art 87- Assistenza sanitaria integrativa – che stabilisce che con il CCNL 2010 2012, le parti hanno convenuto di introdurre all’interno del settore della cooperazione sociale l’istituto contrattuale dell’assistenza sanitaria integrativa per gli addetti e le addette.

Hai già provveduto ad adempiere ai tuoi obblighi?

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